Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - rivalsa dell'ente assicuratore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 09/03/2012
Credito dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro - Natura di credito di valore - Liquidazione del credito - Riferimento alla data di liquidazione definitiva - Necessità - Conseguenze - Maggior ammontare rispetto al "quantum" dedotto in primo grado - Deduzione in appello senza necessità di proporre gravame accidentale - Ammissibilità - Liquidabilità d'ufficio - Ammissibilità.
In tema di azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal di assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell'INAIL conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni erogate dall'Istituto) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 09/03/2012