Previdenza (assicurazioni sociali) - prescrizione - delle prestazioni – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5572 del 06/04/2012
Sospensione del termine di prescrizione - Durante i tempi di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta di prestazione e del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo - Fondamento - Conseguenze in tema di prescrizione annuale del diritto all'indennità di maternità.
In tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'art. 97 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi degli artt. 6 della legge n. 138 del 1943 e 15 della legge n. 1204 del 1971, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 46 della legge n. 88 del 1989.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5572 del 06/04/2012