Sgravi contributivi a richiesta - Termine di decadenza - Osservanza - Tempestiva spedizione postale - Sufficienza - Ricezione successiva alla scadenza del termine - Rilevanza - Esclusione.
In tema di sgravi contributivi a richiesta, per verificare l'osservanza dell'eventuale termine di decadenza (nella specie, termine fissato dall'art. 3 quater del d.l. n. 300 del 2006, conv. in legge n. 17 del 2007, per l'istanza di sgravio dei soggetti danneggiati dall'alluvione del Piemonte nel 1994), vale il principio secondo il quale, nell'ambito dei rapporti con la P. A., l'istanza è tempestiva qualora venga presentata all'ufficio postale per la spedizione entro il termine, non rilevando che essa sia pervenuta all'ente dopo la scadenza del termine medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10768 del 27/06/2012