Indebito previdenziale - Liquidazione della pensione su dati erronei trasmessi dal datore di lavoro - Imputabilità all'ente erogatore - Esclusione - Fondamento.
In materia di indebito previdenziale, non sussiste l'errore imputabile all'ente erogatore, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1, della l. n. 412 del 1991, qualora la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, non essendo configurabile un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17417 del 30/08/2016