Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - ricongiunzione dei periodi assicurativi – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17411 del 30/08/2016
Trasferimento presso l'INPDAI di contribuzione versata presso il fondo elettrici - Anzianità contributiva - Criteri di calcolo - Limite massimo - Commisurazione - Fondamento.
In tema di trasferimento presso l'INPDAI di contribuzione versata presso il Fondo elettrici, l'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 58 del 1976, nello stabilire che l'ammontare della pensione, ivi compresa la quota parte conseguente all'esercizio della facoltà ex art. 5 della l. n. 44 del 1973 ,"non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall'INPDAI ai sensi del comma precedente" ossia secondo il regime generale dell'INPDAI, contiene un rinvio non recettizio, sicché la pensione massima erogabile INPDAI non si determina in conformità alla previsione originaria, ma, attesa la natura formale del rinvio, avendo riguardo alla pensione massima INPDAI erogabile al momento del pensionamento e, quindi, applicando lo "jus superveniens", in base al quale si deve tenere conto dell'introduzione, nel sistema INPDAI, dei coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17411 del 30/08/2016