Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - cumulabilità – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18966 del 27/09/2016
Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Abrogazione dell'art. 15, comma 5, della l. n. 724 del 1994 - Irrilevanza - Fondamento.
In presenza di una pluralità di trattamenti pensionistici, l'art. 15, comma 3, della l. n. 724 del 1994 - come già rilevato dalla nella sentenza n. 197 del 2010 - ha confermato il carattere accessorio delle indennità integrative speciali sulle pensioni liquidate in epoca anteriore al 1° gennaio 1995 ed il conseguente assoggettamento dei titolari di più pensioni, tutte anteriori a tale data, ai limiti relativi al cumulo delle indennità stesse, posti dall'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973; nè può ritenersi che l'abrogazione del comma 5 dello stesso articolo 15, da parte dell'art. 1, comma 776, della l. n. 296 del 2006, consenta l'integrazione al trattamento minimo su due prestazioni, in quanto il carattere accessorio dell'indennità integrativa speciale corrisposta sulle pensioni liquidate prima del 1995 non è ascrivile alla disposizione suddetta, abrogata solo in quanto divenuta incompatibile con la regola posta dall'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995, come autenticamente interpretata dall'art. 1, comma 774, della l. n. 296 del 2006.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18966 del 27/09/2016