Benefici contributivi da amianto - Allegazione dell'esposizione qualificata - Principio di non contestazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, l'allegazione del fatto costitutivo, relativo all'esposizione lavorativa ultradecennale ad amianto per un livello superiore a 100 fibre litro in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore, per il suo contenuto fortemente valutativo, deve ritenersi sottratto all'ambito di operatività del principio di non contestazione e con ciò restituito interamente al "thema probandum" come disciplinato dall'art. 2697 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19181 del 28/09/2016