Benefici previdenziali in favore dei perseguitati per motivi razziali - Accertamento della Commissione ex art. 8 della l. n. 96 del 1955 - Valore vincolante nei confronti dell'INPS - Esclusione - Fondamento.
Ai fini della concessione del beneficio della contribuzione figurativa in favore dei perseguitati per motivi politici e razziali, di cui all'art. 5 della l. n. 96 del 1955, la deliberazione della Commissione di cui all'art. 8 della stessa legge, che accerta lo "status" necessario per accedervi, è un provvedimento di certazione di fatti giuridicamente rilevanti, che attribuisce al soggetto una qualificazione giuridica destinata ad operare in altri rapporti giuridici intersoggettivi, ma non ha efficacia vincolante nei confronti dell'INPS ai fini della ricostruzione della pensione, essendo comunque necessario il concorso degli ulteriori requisiti di cui alla l. n. 36 del 1974.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20054 del 06/10/2016