Benefici previdenziali ex l. n. 36 del 1974 - Superstiti aventi diritto - Spettanza - Condizioni e limiti.
In tema di benefici previdenziali in favore dei perseguitati per motivi razziali, la locuzione di cui all'art. 8 della l. n. 36 del 1974, che ne estende il riconoscimento ai "superstiti aventi diritto", deve essere interpretata, in coerenza con la sua collocazione nel sistema della previdenza sociale, nel senso di cui all'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 (quale risultante dalla modifica apportata dall'art. 22 della l. n. 903 del 1965), che ricomprende nella categoria il coniuge, i figli minori e quelli maggiorenni ma inabili al lavoro che fossero a carico del "de cuius", e assume, quindi, un significato più ristretto di quello di "eredi".
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20054 del 06/10/2016