Competenza per territorio ex art. 444, comma 3, c.p.c. - Ambito di applicazione - Controversie relative agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi - Esclusione.
La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma che, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, quale previsione eccezionale non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20578 del 12/10/2016