Esercizio della relativa opzione - Modifica della posizione previdenziale - Esclusione - Fattispecie.
L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, comma 12, della l. n. 243 del 2004, che consente di ottenere in busta paga la somma corrispondente alla complessiva contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, previa rinuncia all'ordinario accredito dei contributi stessi, non si traduce in una modifica della posizione previdenziale, che si cristallizza alla data di esercizio della stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso, quale presupposto per l'esercizio della revoca convenzionale delle dimissioni, che il citato art. 1, comma 12, avesse determinato l'insorgenza di elementi di novità o di modifiche rispetto alla situazione pensionistica all'atto delle dimissioni).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20559 del 12/10/2016