Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensione di invalidità - invalidità - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21709 del 27/10/2016
Assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della l. n. 222 del 1984 - Conferma per tre trienni consecutivi - Domanda amministrativa per ciascun triennio - Necessità - Pendenza di un giudizio sul periodo precedente - Irrilevanza.
In tema di assegno di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dal comma 7 di tale articolo, che ne prevede la conferma per tre periodi triennali consecutivi previa domanda del titolare - della quale la stessa legge regola termini ed effetti - deriva il principio dell'indispensabilità della domanda amministrativa in relazione a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennali, precedenti quello di godimento automatico di cui al successivo comma 8. Ne consegue che la pendenza di un giudizio sulla spettanza dell'assegno per un triennio, su domanda dell'interessato, non può comportare né che l'assicurato non abbia l'onere di inoltrare domanda per il successivo triennio, né che l'accertamento giudiziario si debba estendere automaticamente al triennio successivo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21709 del 27/10/2016