Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensione ai superstiti - riversibilità - figli – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21707 del 27/10/2016
Figlio superstite studente - Attività lavorativa saltuaria - Causa ostativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il diritto al trattamento pensionistico, previsto dall'art. 22, comma 3, della l. n. 903 del 1965 in favore dei figli superstiti studenti, si collega all'impossibilità dell'orfano di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi, sicché, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenza n. 42 del 1999), il riferimento della norma alla prestazione di un "lavoro retribuito" come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, svolgendo le quali l'orfano non perde la sua prevalente qualifica di studente, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la prestazione di un'attività lavorativa per sole 18 ore settimanali, e con una retribuzione netta di euro 500,00 mensili, determinasse la perdita della qualità di studente e del conseguente diritto del figlio superstite alla pensione indiretta).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21707 del 27/10/2016