Divieto di cumulo ex art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995 - Incidenza sulla titolarità del diritto - Esclusione.
Il divieto di cumulo, posto dall'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, delle prestazioni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per il medesimo evento invalidante, non incide sulla titolarità del diritto, ma determina solo l'impossibilità per l'assicurato di conseguire l'importo della quota della prestazione di invalidità sino alla concorrenza della rendita.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22475 del 04/11/2016