Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016
Opposizione cartella esattoriale - Decorrenza del termine ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 - Conseguenze - Art. 2953 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016