Assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984 - Riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro - Accertamento - Criteri - Età e della formazione professionale dell'assicurato - Rilevanza.
Ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, il requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, richiesto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, impone di tenere conto dell'età e della formazione professionale del soggetto, come si evince dal richiamo della norma alle attitudini, valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 23522 del 18/11/2016