Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21382 del 24/10/2016
Trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori dell'edilizia - Requisito contributivo - Accertamento - Periodi di assenza per malattia - Computabilità - Esclusione - Fondamento.
Ai fini dell'accertamento del requisito contributivo previsto dall'art. 9, comma 3, della l. n. 427 del 1975 per l'attribuzione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori dell'edilizia, non possono essere computati come "lavoro prestato" i periodi di assenza dal lavoro per malattia, considerato che - come si desume dall'art. 29, comma 1, del d.l. n. 244 del 1995, conv. nella l. n. 341 del 1995 - l'integrazione aggiuntiva all'indennità di malattia non è erogata, per tale categoria di lavoratori, dal datore di lavoro, bensì dalla Cassa edile, mentre i contributi dovuti - nella misura del quindici per cento del loro ammontare - ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 103 del 1991, conv. nella l. n. 166 del 1991, sono da comprendere tra i cd. contributi di solidarietà, che operano in funzione di finanziamento degli istituti previdenziali a vantaggio della collettività dei lavoratori e sono privi di effetti in relazione ai singoli assicurati, nel senso che non concorrono ad incrementare la loro specifica posizione contributiva.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21382 del 24/10/2016