Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - domanda giudiziale - rapporto con il ricorso amministrativo – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21319 del 20/10/2016
Decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 come modificato dal d.l. n. 98 del 2011 - Domanda giudiziale di riliquidazione del trattamento pensionistico - Applicabilità - Esclusione - Limiti temporali - Fattispecie.
La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva applicato tale decadenza alla domanda di adeguamento del trattamento pensionistico a seguito della maggiorazione contributiva, riconosciuta ai lavoratori autoferrotramvieri in relazione al loro prepensionamento in forza dell'art. 4 del d.l. n. 519 del 1995, conv. con modif. nella l. n. 11 del 1996).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21319 del 20/10/2016