Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - occasione di lavoro - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13882 del 07/07/2016
Infortunio "in itinere" - Requisiti di indennizzabilità - Riunione del datore di lavoro - Sindacalista in permesso sindacale - Partecipazione - Occasione di lavoro - Configurabilità.
Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" ex art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, costituisce occasione di lavoro, rilevante ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, una riunione promossa dal datore di lavoro presso la propria sede ed avente ad oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa, sicché la presenza del lavoratore lungo il percorso necessario per recarsi a tale riunione deve ritenersi riferibile al lavoro, senza che assuma alcuna rilevanza che lo stesso vi abbia partecipato in qualità di sindacalista, usufruendo di un permesso sindacale retribuito, in quanto i lavoratori che svolgono attività sindacale come RSA, RSU o come dirigenti sindacali non in aspettativa, rimangono pur sempre assicurati ex artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dovendosi soltanto verificare in concreto l'ambito di operatività della tutela.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13882 del 07/07/2016