Somme spettanti a titolo di risarcimento dei danni da demansionamento - Computo nella retribuzione imponibile ai fini contributivi - Esclusione - Fondamento.
In materia di contributi previdenziali, l'art. 12, comma 4, lett. c) n. 153 del 1969, norma speciale e, dunque, prevalente sulla disciplina fiscale di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, esclude dall'imponibile contributivo "i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni", sicché non sono assoggettabili a contribuzione previdenziale le somme corrisposte al lavoratore a titolo di risarcimento del danno da demansionamento.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13578 del 04/07/2016