Benefici contributivi ex art. 13 della l. n. 257 del 1992 - Esposizione qualificata - Onere di allegazione del dato quantitativo - Esclusione - Fondamento.
In materia di maggiorazione contributiva conseguente ad esposizione all’amianto, ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda è sufficiente l'allegazione del fatto concernente l'esposizione morbigena nella misura richiesta per l'attribuzione del beneficio ex art.13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, senza necessità che il lavoratore indichi analiticamente la quantità di fibre per centimetro cubo presenti nell'ambiente di lavoro, posto che l'affermazione del dato quantitativo si può desumere implicitamente dal rinvio alla norma attributiva del diritto di cui è stata chiesta in concreto l'applicazione.
Sez. L , Sentenza n. 6543 del 14/03/2017