Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - in genere - Sez. L , Sentenza n. 6543 del 14/03/2017
Benefici contributivi ex art. 13 della l. n. 257 del 1992 - Prova dell'esposizione qualificata - Consulenza tecnica d'ufficio - Necessità - Condizioni - Modifica dello stato dei luoghi - Irrilevanza.
Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio In genere.
In un giudizio sulla spettanza della rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, una volta assunti gli elementi probatori dedotti dalle parti sui fatti concernenti l'attività lavorativa, la prova del superamento dei limiti di soglia (anche in termini di rilevante grado di probabilità), salvo che non sia già fornita da altre fonti, come rilevazioni tecniche attendibili, atti d'indirizzo ministeriali, consulenze tecniche di ufficio espletate in altre cause sulla stessa situazione di fatto, richiede necessariamente un giudizio di carattere tecnico-scientifico demandato ad una c.t.u., che, riguardando, per lo più, una situazione lavorativa non più esistente (a seguito della cessazione dell'utilizzo dell'amianto disposta con la l. n. 257 del 1992), non richiede alcun esperimento riferito all’attualità, ma implica soltanto il riferimento a dati di esperienza e scientifici (come le banche dati in possesso dell'INAIL o di altri istituti internazionali), ai cui fini a nulla rileva il tempo trascorso o la modifica dello stato dei luoghi rispetto all'attività di lavoro dedotta nel giudizio.
Sez. L , Sentenza n. 6543 del 14/03/2017