Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - retribuzione imponibile - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8611 del 03/04/2017
Accordi di riallineamento retributivo - Cumulabilità con gli sgravi contributivi previsti dall'art. 3, comma 5, della l.n. 448 del 1998 - Esclusione - Fondamento.
I benefici derivanti dall'applicazione della normativa sui contratti di riallineamento retributivo, di cui all'art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, conv., con modif., dalla l. n. 608 del 1996, in quanto volti a favorire la regolarizzazione della manodopera esistente, non sono compatibili con la contemporanea fruizione, da parte dello stesso datore di lavoro e per i medesimi lavoratori, degli sgravi contributivi previsti dall'art. 3, commi 5 e 6, della l. n. 448 del 1998, aventi la diversa finalità di incrementare l'occupazione mediante nuove assunzioni, considerato altresì il carattere derogatorio della disciplina sugli accordi di riallineamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché l’espressa subordinazione dell’attribuzione dei suddetti benefici all’autorizzazione ed ai vincoli posti dalla Commissione europea agli aiuti di Stato, le cui decisioni hanno carattere vincolante.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8611 del 03/04/2017