Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - soggetti obbligati - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8613 del 03/04/2017
Amministratore di società di capitali - Contemporaneo esercizio di attività lavorativa autonoma e di commerciante - Doppia contribuzione - Verifica dei requisiti della "coesistenza" - Compito del giudice di merito - Elementi di prova - Contenuto - Onere a carico dell’ente.
In tema di contributi previdenziali, sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8613 del 03/04/2017