Art. 152 disp.att.c.p.c. - Onere di dichiarare l'esatto valore della prestazione dedotta in giudizio - Riferibilità al solo ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'onere di dichiarare l'esatto valore della prestazione dedotta in giudizio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 152 disp.att. c.p.c., nel testo novellato dal d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l.n. 111 del 2011, sussiste solo per il ricorso introduttivo del giudizio e non anche per quelli concernenti i gradi successivi al primo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8614 del 03/04/2017