Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - indennita' e rendita - prestazioni economiche in caso di inabilita' - inabilita' temporanea - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 167
Assoluta - Indennità relativa - Funzione - Corresponsione in aggiunta all'indennità eventualmente spettante per inabilità permanente - Ammissibilità - Momento della cessazione - Conseguenze.
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'indennità per inabilità temporanea assoluta ha lo scopo di ricomporre l'equilibrio economico infranto dall'infortunio e dalla conseguente assenza dal lavoro, ossia la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa della temporanea perdita dell'attitudine al lavoro, sicché essa è corrisposta oltre quella eventualmente spettante per inabilità permanente, cessando nello stesso momento in cui viene meno l’inabilità temporanea e, qualora dall'infortunio siano residuati postumi di inabilità permanente, dal giorno della guarigione clinica, dal quale incomincia a decorrere, ove sussistano le condizioni di legge, l'indennità per inabilità permanente. Tale principio - avente fondamento nel disposto degli artt. 74, comma 2, e 215, comma 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965, che, per quanto riguarda, rispettivamente, i lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura, fissa la decorrenza della rendita per inabilità dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta - risponde ad evidenti criteri logici, perché assicurare, in ogni caso, fin dal momento del verificarsi dell'infortunio, la rendita per inabilità permanente finisce col tradursi in un'ingiustificata duplicità di prestazioni.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16722 del 06/07/2017