Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 16678 del 06/07/2017
Sgravi contributivi previdenziali a favore delle imprese operanti nella Regione Abruzzo - Termine di fruizione - Proroga a mezzo dei d.m. 27 dicembre 1997 e 5 agosto 1998 - Annullamento di detti decreti da parte del giudice amministrativo - Diritto agli sgravi - Cessazione - Normativa comunitaria - Rispondenza - Irrilevanza - Fondamento.
In materia di sgravi contributivi a favore delle imprese operanti nella Regione Abruzzo, la possibilità di fruire del beneficio oltre il termine del 30 giugno 1994, previsto dall'art. 19 della l. n. 451 del 1994, trova la sua fonte esclusiva nei d.m. 27 dicembre 1997 e 5 agosto 1998. Ne consegue che, a seguito dell'integrale annullamento di detti decreti da parte del giudice amministrativo, deve ritenersi venuto meno il diritto all'attribuzione degli sgravi, senza la possibilità di un'applicazione analogica della normativa stabilita per altre regioni e restando irrilevante la rispondenza degli sgravi per le imprese abruzzesi alla normativa comunitaria, la quale non comporta un obbligo per il legislatore nazionale di riconoscere gli aiuti e non radica in capo ai singoli un diritto azionabile in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 16678 del 06/07/2017