Versamenti datoriali nei fondi di previdenza integrativa - Istituti di credito - Periodo anteriore al d.lgs. n. 124 del 1993 - Natura previdenziale e non retributiva di detti contributi - Conseguenze.
Per il periodo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 124 del 1993, i versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso - hanno natura previdenziale, non retributiva, sicché non rientrano nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14758 del 14/06/2017