Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - pensioni - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14180 del 07/06/2017
Assegno di invalidità - Conversione in pensione di anzianità - Esclusione - Contribuzione relativa ad altra attività - Irrilevanza - Fattispecie.
Nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile un principio generale di immutabilità del titolo della pensione, né quello inverso del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti; di conseguenza, non è possibile la conversione del trattamento di invalidità in pensione di anzianità, sulla base dell'anzianità contributiva ed assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell'attività lavorativa (in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione), in ragione della sostanziale diversità di questo beneficio, che rappresenta un riconoscimento ed un premio per la fedeltà al servizio e non è comparabile con le altre forme previdenziali comprese nell'area di tutela dell'art. 38 Cost. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la contribuzione maturata durante il periodo di mobilità lunga rilevasse ai fini della trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di anzianità).
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14180 del 07/06/2017