Previdenza - Riduzione obblighi contributivi - Relativo onere probatorio - A carico del richiedente - Sussistenza.
In tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13011 del 24/05/2017