Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - retribuzione imponibile - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19284 del 02/08/2017
Minimale contributivo - Parametro delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Rilevanza - Affermazione - Limiti connessi al minimo retributivo costituzionale - Rilevanza - Esclusione - Questione di legittimità per violazione dell'art. 39 Cost. - Manifesta infondatezza.
L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla l. n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione; né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19284 del 02/08/2017