Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - pensioni - misura - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21057 del 11/09/2017
Pensioni - Misura – Art. 1, commi 12 e 13, l. n. 335 del 1995 – Portata – Lavoratori che hanno già conseguito trattamento pensionistico – Esclusione – Fondamento.
La facoltà di optare per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo, riconosciuta dall’art. 1, comma 23, della l. n. 335 del 1995 ai lavoratori che abbiamo maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo, è riservata a coloro che, alla data di esercizio dell’opzione, siano ancora iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e non può essere estesa a coloro che, alla stessa data, siano già pensionati, ancorché abbiano continuato a svolgere un’attività lavorativa dopo il pensionamento; in conformità alla finalità di garantire un graduale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, infatti, non avrebbe ragione d’essere l’applicazione della disposizione citata con riferimento alla posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma, hanno dato causa all’erogazione di un distinto trattamento pensionistico.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21057 del 11/09/2017