Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensione ai superstiti - riversibilità - figli – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007
Ultradiciottenni inabili - Requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore al relativo mantenimento - Criteri quantitativi certi - Necessità - Titolarità di un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale - Fondamento - Conformità ai valori costituzionali - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 13 legge n. 218 del 1953, come modificato dall'art. 22 legge n. 903 del 1965) e agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt.3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione dell'istituto previdenziale n.478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell'anno 2007, all'importo di 1187,73 euro mensili. (Tale determinazione quantitativa del criterio di prevalenza è stata adottata e fatta propria dalla S.C., in funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge, certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, con soluzione provvista di intrinseca razionalità per il riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto - art. 24, comma 6, legge n. 412 del 1986 -, in fattispecie nella quale la Corte, decidendo nel merito, ha riconosciuto a carico del genitore defunto l'inabile ultradiciottenne, titolare nel 2003 di un reddito mensile di euro 573, inferiore alla soglia sopradeterminata, con gli aggiustamenti dovuti per i diversi anni di riferimento).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007