Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - previdenza marinara – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7377 del 30/05/2001
Fondo Nazionale Marittimi - Costituzione mediante contratto collettivo con successiva adesione dei lavoratori - Recesso degli armatori senza il consenso dei lavoratori aderenti - Inammissibilità - Preventiva modifica dello statuto del Fondo con introduzione della libera recedibilità - Inefficacia - Approvazione della modifica statutaria mediante d.P.R. - Irrilevanza.
La costituzione, mediante contratto collettivo (C.C.N.L. 3 luglio 1981), del Fondo Nazionale Marittimi, avente lo scopo di tutelare i lavoratori contro il rischio della disoccupazione tramite l'istituzione di un'associazione a patrimonio vincolato, e la successiva adesione dei lavoratori interessati, mediante apposito accordo collettivo espressamente richiamante lo statuto ed il regolamento del Fondo così costituito, rendono inammissibile il recesso degli armatori aderenti ove manchi il consenso dei lavoratori, senza che possa rilevare la circostanza che il recesso sia avvenuto dopo la modifica dello statuto del Fondo e l'introduzione della libera recedibilità, trattandosi di una delibera proveniente da una sola delle parti essenziali e dunque priva di efficacia modificativa, sebbene approvata mediante d.P.R. ex art. 16 cod. civ..
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7377 del 30/05/2001