Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - fondi speciali di previdenza – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9489 del 13/06/2003
Per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - Obbligo di iscrizione del personale impiegatizio - Condizione - Iscrizione dell'impresa nel settore commercio - Imprese esercenti attività di trasporto promiscuamente a quella di spedizione iscritte nel settore industria - Esclusione - Carattere principale o meno dell'attività di trasporto - Irrilevanza - Fattispecie.
Ai sensi della contrattazione collettiva postcorporativa di categoria (che ha validamente derogato, ex art. 43 D.Lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, alla disciplina del contratto collettivo corporativo del 25 gennaio 1936 e successive modifiche e integrazioni), l'obbligo di iscrizione del personale impiegatizio al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (nonché il conseguente obbligo contributivo) - che realizza un'ipotesi di previdenza aziendale - è subordinato esclusivamente al dato formale dell'inquadramento del datore di lavoro nel settore commercio; sicché l'obbligo contributivo può dirsi escluso soltanto con riguardo ad imprese esercenti attività di trasporto, promiscuamente a quella di spedizione, iscritte ai fini contributivi nel settore industria, non rilevando il carattere principale o meno della detta attività di trasporto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto irrilevante, anche sotto il profilo del vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza, l'inquadramento del datore di lavoro nel settore dell'industria a seguito di provvedimento dell'INPS successivo al periodo in contestazione, nel quale il medesimo datore di lavoro era inquadrato nel settore commercio).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9489 del 13/06/2003