Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2492 del 22/04/1982
Fondi speciali di previdenza - mancato riconoscimento della personalità giuridica - conseguenza - disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute - applicabilità - EFFETTI.*
I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza costituiti nello ambito della previsione dell'art. 2117 cod. civ. (nella specie, il fondo di previdenza integrativo per il personale del "credito industriale Sardo"), con la contribuzione sia del datore di lavoro che dei lavoratori, ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 37 cod. civ., è vietata, finché l'associazione duri, la divisione del fondo comune, come pure la restituzione della quota in caso di recesso e che l'Estinzione dell'associazione non può conseguire ad una molteplicità di recessi se non nel caso in cui venga correlativamente meno l'idoneità del patrimonio dell'ente ad essere destinato a soddisfazione dei suoi fini. ( V 3850/75, mass n 378086).*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2492 del 22/04/1982