Previdenza (assicurazioni sociali) - in genere - rapporto di lavoro all'estero fra cittadini italiani - rapporto assicurativo – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3688 del 08/06/1981
"lex loci" non prevedente l'obbligo del datore di lavoro di accreditare i contributi presso l'istituto assicuratore di nazionalita del lavoratore - convenzione stipulata dal datore di lavoro con l'inps per la costituzione di una speciale posizione assicurativa - determinazione della base contributiva - riferimento a detta convenzione - carattere esclusivo.*
In caso di rapporto di lavoro sorto e svoltosi all'estero fra cittadini italiani, qualora la lex loci - applicabile al conseguente rapporto assicurativo per il principio di territorialita delle norme regolanti l'Assicurazione sociale obbligatoria - non preveda l'Obbligo del datore di lavoro di accreditare i contributi presso l'istituto assicuratore di nazionalita del lavoratore, la convenzione stipulata dal primo con l'INPS, con la quale si costituisce, in favore del secondo, una speciale posizione assicurativa, previa autorizzazione del competente ministero, rappresenta l'unica fonte regolatrice del predetto rapporto con l'istituto nazionale e soltanto alla stregua di essa va determinato l'ammontare della base contributiva, essendo al riguardo inoperante sia la lex loci, che non concerne lo stesso rapporto, sia la legge italiana, in virtu del suddetto principio.*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3688 del 08/06/1981