Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - controversie – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3004 del 22/12/1967
Consulenti tecnici - rinnovazioni della consulenza in appello - condizioni - mancanza - effetti.*
A norma dell'art. 453 cod. proc. civ.,applicabile anche alle controversie in materia di previdenza in virtu del rinvio contenuto nello art. 465, comma secondo stesso codice, la nomina di un consulente tecnico in appello e obbligatoria ogni volta che il gravame riguardi decisioni fondate su accertamenti tecnici compiuti in primo grado da consulenti(come l'accertamento del carattere usurante del lavoro svolto dall'invalido, che richiede indagini e valutazioni medico-legali dovendo effettuarsi un rapporto tra quel lavoro e le condizioni fisiche dell'invalido) mentre la necessita della nomina viene meno quando il giudice di secondo grado possa decidere la causa in base a ragioni, di fatto e di diritto, che siano del tutto indipendenti dagli accertamenti tecnici e da qualsiasi considerazione che li rifletta. La decisione di una questione tecnica senza il parere di un consulente, la cui nomina sia obbligatoria, importa la nullita del procedimento di secondo grado e della relativa sentenza. (Conf n 1012-67 mass n 327317, e 2696-66 mass n 325136).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3004 del 22/12/1967