Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensione di invalidità - invalidità - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018
Assegno ordinario di invalidità - Presupposti - Riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo - Occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato - Nozione - Accertamento - Fattispecie.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva valutato l'incidenza della malattia sulla sola precedente attività di tornitore svolta dall'assicurato senza considerare altre possibili occupazioni a lui confacenti).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018