Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20458 del 02/08/2018
Prosecuzione dell'attività lavorativa ex art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. n. 214 del 2011 - Diritto potestativo del lavoratore - Esclusione - Prosecuzione di fatto del rapporto - Clausola generale di buona fede e correttezza - Applicabilità - Fattispecie.
In materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo, sulla cui base le parti possano consensualmente stabilire la prosecuzione dello stesso rapporto; qualora tuttavia ricorrano dette condizioni e il lavoratore abbia chiesto la prosecuzione, l'assenso del datore di lavoro a tale proposta non deve necessariamente esprimersi in forma scritta, ma può trarsi anche dal comportamento concludente tenuto nella fase successiva al raggiungimento dell'età pensionabile, interpretato alla luce dei criteri di buona fede oggettiva e correttezza contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, utilizzando corretti canoni ermeneutici e così sottraendosi a censure di legittimità, aveva desunto la volontà della società di aderire alla proposta di prosecuzione del rapporto avanzata dal lavoratore sulla base di molteplici e convergenti elementi, quali la completezza della proposta stessa, il silenzio serbato su di essa, accompagnato dal protrarsi dell'esercizio dei poteri datoriali per oltre sedici mesi, nonché l'avvio di una trattativa per l'ulteriore prolungamento).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20458 del 02/08/2018