Trattamenti pensionistici integrativi - istituto bancario San Paolo
Previdenza (assicurazioni sociali) - forme integrative e complementari di sicurezza sociale - in genere - dipendenti dell’istituto bancario san paolo - trattamenti pensionistici integrativi preesistenti al d.lgs. n. 124 del 1993 - accordi modificativi del 1988 e del 1989 - criteri - opponibilità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23598 del 28/09/2018
>>> Il trattamento pensionistico integrativo previsto per i dipendenti dell'Istituto bancario San Paolo trova disciplina, per effetto dell'art. 3 del d.lgs n. 124 del 1993, anche nei contratti e negli accordi collettivi del 30 novembre 1998 e del 31maggio 1999, che sono, quindi, opponibili al personale in pensione alla data del 31 dicembre 1997 nella parte in cui prevedono la facoltà di scelta tra percepire una quota individuale in un'unica soluzione o versarla ad un'assicurazione per la costituzione di una rendita vitalizia, da liquidare secondo lo studio attuariale acquisito con i medesimi accordi, atteso che il trattamento previdenziale aggiuntivo al quale i pensionati avrebbero avuto diritto prima delle modifiche apportate dalle parti sociali era certo nell' "an", ma non nel "quantum", perché costituito da una quota limitata del reddito prodotto dalla gestione di pertinenza della prestazione stessa, individuata secondo i criteri previsti dallo Statuto dell'ente.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23598 del 28/09/2018