Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - cure mediche e chirurgiche - in genere - prestazioni INAIL - fornitura di protesi - inclusione - idoneità a ridurre l'inabilità - necessità - esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23885 del 02/10/2018
>>> Nel sistema assicurativo gestito dall'I.N.A.I.L., gli apparecchi di protesi sono inclusi, ex art. 66 del d.P.R. n. 1124 del1965, nei dispositivi medici la cui fornitura è rimessa all'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui l'infortunio occorsone determini la necessità, dovendo escludersi che la copertura assicurativa riguardi solo le protesi idonee a ridurre il grado di inabilità, in quanto la disposizione di cui all'art. 90 del citato d.P.R. distingue tra fornitura di "apparecchi di protesi" e di "apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilità", con ciò evidenziando che si tratta di due ipotesi diverse.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23885 del 02/10/2018