Prestazioni indebitamente ricevute dagli assicurati
Previdenza (assicurazioni sociali) - in genere - prestazioni indebitamente ricevute dagli assicurati - dolo del beneficiario - nozione - carattere positivo del comportamento fraudolento - esclusione - mero silenzio del creditore del beneficio previdenziale e consapevolezza dell'insussistenza del diritto - sufficienza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27096 del 25/10/2018
>>> Nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi. Conseguentemente, integra un dolo idoneo a determinare l'I.N.P.S. a corrispondere una prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimento di tale attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27096 del 25/10/2018