Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - domanda giudiziale - rapporto con il ricorso amministrativo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2760 del 30/01/2019
Accessori del credito - Domanda amministrativa - Condizione di proponibilità della domanda giudiziale - Conseguenze.
La preventiva presentazione della domanda amministrativa degli accessori del credito previdenziale o assistenziale, prevista ex art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003, a fini deflattivi del contenzioso e di accelerazione delle procedure di liquidazione, costituisce condizione di proponibilità della relativa domanda giudiziale e la sua omissione, attenendo ad un presupposto dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, al pari della mancanza della domanda amministrativa relativa alla prestazione principale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2760 del 30/01/2019