Previdenza (assicurazioni sociali) - prescrizione - di contributi - Contributi agricoli - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2432 del 29/01/2019
Data di presentazione delle denunce da parte del datore di lavoro - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di contributi agricoli, il termine di prescrizione non decorre dalla data di presentazione delle denunzie periodiche della manodopera da parte del datore, ma dalla scadenza del termine fissato per legge per il pagamento degli stessi, dal momento che, per il "favor debitoris" costituente la "ratio" di tali previsioni, l'INPS non può esigere il pagamento prima della scadenza e, di conseguenza, non può decorrere la prescrizione, secondo il criterio generale di cui all'art. 2935 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2432 del 29/01/2019