Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo - Controversia sul rapporto sostanziale - Litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e l’agente della riscossione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo (nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5625 del 26/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_102