Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - in genere - Lavoratori socialmente utili - Contribuzione figurativa a carico dell’INPS - Condizioni - Iscrizione nelle liste di mobilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di lavori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell'INPS sussiste indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità, come discende dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs. n. 468 del 1997, da cui deriva il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutti i periodi d'impegno nelle attività socialmente utili, senza alcun limite temporale.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5744 del 27/02/2019