Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - pensioni - misura - Diritto alla perequazione automatica ex art.10 della l. n. 160 del 1975 - Abrogazione per effetto della l. n. 730 del 1983 - Conseguenze - Domanda amministrativa proposta dopo il 30 aprile 1984 - Prescrizione - Termine decennale.
Il diritto al conseguimento delle maggiorazioni legate alla perequazione automatica delle pensioni, di cui all'art. 10 della l. n. 160 del 1975, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e, attesa l’avvenuta abrogazione della norma ai sensi deii'art. 21 della l. n. 730 del 1983, sussiste fino al 30 aprile 1984, sicché non può essere riconosciuto ove la domanda amministrativa sia proposta decorsi dieci anni da tale data.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6335 del 05/03/2019