Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi – riscossione - Estratto di ruolo - Impugnazione - Previa notifica della cartella di pagamento - Assenza di minaccia attuale di atti esecutivi - Carenza d'interesse ad agire - Opposizione all'esecuzione - Inammissibilità.
In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6723 del 07/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_100