Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro le malattie - prestazioni - assistenza sanitaria - spese mediche, ospedaliere - Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19024 del 16/07/2019 (Rv. 654496 - 01)
Assistenza sanitaria indiretta - Prestazioni in favore di cittadino italiano all'estero presso centri di alta specializzazione - Cure non praticabili in Italia - Diritto al rimborso - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
In tema di assistenza sanitaria indiretta, in forza del combinato disposto degli artt. 3, comma 5, della l. n. 595 del 1985, 2 e 5 del d.m. 3 novembre 1989, qualora la prestazione non sia affatto ottenibile in Italia, è consentito il rimborso per spese sanitarie sostenute dal cittadino italiano all'estero presso centri di alta specializzazione qualora, tenuto conto della particolarità del caso clinico, ricorra il presupposto della non differibilità del trattamento sanitario, essendo la "ratio" della normativa funzionale a sopperire alle disfunzioni strutturali del SSN. (Fattispecie relativa a soggetto con irreversibile patologia neurologica sottoposto a trattamento riabilitativo praticato solo in un centro di cura austriaco ed in nessun centro italiano).
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19024 del 16/07/2019 (Rv. 654496 - 01)